A partire dal 2003, gli interventi edilizi trovano definizione unitaria nell’art. 3 del d.P.R. 380/2001. L’esatta identificazione dell’intervento è fondamentale sia per individuare il titolo necessario per la sua realizzazione, sia perché gli strumenti urbanistici possono limitare l’edificabilità di una parte del territorio ad alcune tipologie di intervento soltanto. Tra gli interventi edilizi definiti dall’art. 3, i meno impattanti sono quelli manutentivi di cui alle lett. a) e b), che si esauriscono nella sostituzione di elementi preesistenti. Unitamente, alla manutenzione, rientrano tra gli interventi sull’esistente anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui alla lett. c), che sono tenuti in ogni caso a rispettare gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio. La ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) comporta invece una trasformazione del fabbricato, anche mediante demolizione e successiva ricostruzione “fedele” dello stesso. Gli interventi più impattanti per il territorio, ad ogni modo, sono gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, rispettivamente previsti e definiti dalle lett. e) ed f) dell’art. 3 d.P.R. 380/2001.