I diritti reali sono diritti assoluti (ossia azionabili nei confronti di tutti) aventi ad oggetto una cosa. Tra essi spicca il diritto di proprietà, il cui contenuto si ricava dal codice civile: l’art. 832 c.c. stabilisce infatti che il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. La proprietà, però, non esaurisce la categoria dei diritti reali, perché l’ordinamento conosce tradizionalmente anche i diritti reali su cosa altrui. Questi ultimi si distinguono a loro volta in “diritti reali di godimento” (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù prediali) e “diritti reali di garanzia” (pegno e ipoteca). Una considerazione a parte merita il possesso, il quale, pur non essendo un diritto (bensì una situazione di fatto), trova egualmente tutela nell’ordinamento giuridico, e segnatamente una tutela paragonabile al diritto reale corrispondente.