L’appalto è il contratto tipico con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.). Se si tratta di un’opera (come i fabbricati), l’appaltatore è tenuto per legge a rispondere di eventuali difformità e vizi (art. 1667 c.c.). Il committente è tenuto però a denunciare difformità e vizi entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, e ad agire entro due anni dalla consegna, a pena di prescrizione. Tuttavia, se si tratta di pericolo di rovina o difetti gravi (come infiltrazioni, abbassamento del pavimento o vizi che compromettono l’uso a cui l’immobile è destinato), la denunzia deve intervenire entro 10 anni dal compimento e l’azione si prescrive in un anno dalla denunzia (art. 1669 c.c.).