Ai sensi dell’art. 146, comma 1, del d.lgs. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, «i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge […] o in base alla legge […] non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione». La norma riprende la tradizionale classificazione dei beni soggetti a vincolo paesaggistico, i quali da oltre trent’anni si dividono in due gruppi: da un lato i beni interessati da una dichiarazione puntuale ed individuale di notevole interesse pubblico, dall’altra i beni che rientrano in determinate categorie tipologiche e sono pertanto vincolati ex lege. In entrambi i casi, l’intervento sul bene paesaggistico richiede la previa autorizzazione dell’autorità competente, giacché in caso contrario si verifica un abuso paesaggistico soggetto a sanzioni civili, amministrative e penali.