Ai sensi dell’art. 1470 c.c., la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Se l’oggetto della vendita è la proprietà di un immobile o un diritto reale su beni immobili si parla di compravendite immobiliari. La compravendita immobiliare richiede per legge l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata (art. 1350 c.c.) ed è opponibile ai terzi solamente se trascritta (art. 2644 c.c.). Poiché la forma pubblica è costosa e complessa, nella prassi i contratti di compravendita sono frequentemente preceduti da un contratto ad effetti meramente obbligatori e non traslativi (c.d. “contratto preliminare”), con il quale le parti della futura compravendita si obbligano rispettivamente a vendere e a comprare il bene. Il contratto preliminare è suscettibile di trascrizione ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.. Laddove una delle parti del contratto preliminare si rifiuti di prestare il consenso ai fini del contratto definitivo di compravendita, l’altra può ottenere dal Giudice una sentenza che tenga luogo del contrato, ai sensi dell’art. 2932 c.c..

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