L’abuso si può definire, in via generale, come l’esercizio eccessivo e dunque illecito di una facoltà che, entro i limiti, sarebbe lecita. Esistono ad esempio l’abuso d’ufficio, l’abuso sessuale e l’abuso del diritto. Così ragionando, l’abuso edilizio si può definire come l’esercizio illecito (perché oltre i limiti) del diritto di costruire: i privati sono infatti titolari dello ius aedificandi, ma nel relativo esercizio sono tenuti a rispettare i limiti di legge. In caso contrario, infatti, i trasgressori vanno incontro a sanzioni di tipo penale, amministrativo o civile.