L’art. 11 d.l. 112/2008, testualmente dedicato al «Piano Casa», prevede l’approvazione di un «piano nazionale di edilizia abitativa […] rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati». Il piano nazionale è stato approvato con d.P.C.M. del 16.07.2009 ed è completato dalle leggi approvate dalle singole Regioni con il medesimo intento di rilanciare e promuovere il settore edilizio. Nel Veneto, il Piano casa regionale è stato approvato con l.r. 8 luglio 2009, n. 14 ed è stato successivamente prorogato dalla l.r. 8 luglio 2011, n. 13 e dalla l.r. 29 novembre 2013, n. 32. Attualmente, il Piano casa veneto riguarda le istanze presentate «entro il 10 maggio 2017» (art. 9, comma 7) aventi ad oggetto gli «edifici esistenti al 31 ottobre 2013» (art. 2, comma 1) e consente notevoli bonus volumetrici (artt. 2 e ss.) nonché la «deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali» (art. 2, comma 1 e art. 3, comma 2), ferme restando però «le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente» (art. 9, comma 8).