L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali, collegato all’esercizio prolungato nel tempo della corrispondente situazione possessoria. Si tratta di un istituto di antichissima origine e di frequentissima applicazione, in quanto consente di allineare lo stato di diritto (proprietà e altri diritti reali) allo stato di fatto (possesso), regolarizzando situazioni reali complesse in virtù del loro accertato consolidamento. Per dar luogo all’usucapione, il possesso non deve essere violento né clandestino, né si può basare sulla mera tolleranza del proprietario. Se il possesso gode di questi requisiti, si parla di possesso ad usucapionem, che consente l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale all’esito del decorso di un tempo prestabilito dalla legge. Per la proprietà immobiliare e gli altri diritti reali sui beni immobili, in particolare, l’acquisto per usucapione richiede il decorso di vent’anni (art. 1158 c.c.), ma ne bastano dieci se vi è stato un negozio giuridico astrattamente idoneo a trasferire il diritto e debitamente trascritto (art. 1159 c.c.).