L’ordinamento conosce due tipi di sanatoria edilizia. La sanatoria edilizia ordinaria, oggi prevista dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, è applicabile in ogni tempo, ma richiede la c.d. “doppia conformità”: occorre cioè che il manufatto fosse assentibile all’epoca di realizzazione e lo sia ancora al momento della sanatoria, cioè che si tratti di un abuso soltanto formale (perché il titolo edilizio, sebbene formalmente assente, in sostanza avrebbe potuto essere chiesto e ottenuto). In determinati momenti storici, tuttavia, a questa sanatoria ordinaria si è affiancata anche una sanatoria straordinaria, nota come condono edilizio: a tal fine non occorre la doppia conformità, ma è necessario che il manufatto sia stato ultimato entro un termine fissato dalla legge e che l’istanza sia stata presentata entro un altro termine, parimenti perentorio. Storicamente, i condoni edilizi sono stati in tutto tre e sono tutti separati da un intervallo temporale di nove anni: il primo risale infatti alla legge 47/1985, il secondo è stato introdotto dalla legge 724/1994 mentre il terzo è previsto dal d.l. 269/2003, conv. ex l. 326/2003.