Il codice civile dedica l’intero libro II alla disciplina della proprietà. Nell’ambito di questo libro, un folto gruppo di norme si occupa delle distanze legali. Tra esse vengono in rilievo anzitutto le distanze tra le costruzioni, le quali, ai sensi dell’art. 873 c.c., non possono essere realizzate a distanza inferiore di tre metri. A tal fine occorre peraltro considerare che, secondo l’unanime giurisprudenza, la nozione di costruzione non si esaurisce negli edifici, ma comprende qualsiasi manufatto dotato dei requisiti di consistenza, solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo. In aggiunta va anche considerato che, ai sensi dell’art. 872 c.c., l’obbligo di rispettare le distanze legali è assistito da tutela sia risarcitoria che ripristinatoria e ciò vale non solo per le norme dettate dal codice civile, ma anche per quelle da esse richiamate. Tra queste ultime spicca sicuramente, per importanza e frequenza di applicazione, l’art. 9 del d.M. 2 aprile 1968, n. 1444, che così dispone al n. 2): «È prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti».